La fatturazione elettronica per il condominio

L’obbligo di fatturazione elettronica scatta il 1° Gennaio 2019 e anche il condominio è interessato da questo provvedimento in qualità di soggetto passivo di imposta.

Il condominio è un soggetto passivo di imposta

Il Condominio non è un soggetto titolare di partita IVA (tranne che in casi in cui eserciti attività d’impresa) e quindi non è direttamente interessato alla nuova normativa. I titolari di partita IVA che fatturano nei confronti del condominio, devono invece emettere la fattura elettronica verso il sistema di interscambio e consegnare al condominio una copia in formato analogico. Coloro i quali effettuano lavori o prestano servizi per il condominio devono quindi emettere fattura elettronica nei confronti del condominio con le modalità previste descritte nel Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 Aprile 2018.

Come si compila la fattura elettronica nei confronti del condominio?

Le fatture emesse nei confronti del condominio vanno compilate nel seguente modo:

  • si compila la fattura elettronica riportando il codice fiscale del condominio nell’apposito campo dell’identificativo fiscale del concessionario/committente;
  • nel campo “codice destinatario” della fattura elettronica bisogna indicare il codice convenzionale “0000000” (7 volte zero);
  • la fattura elettronica così compilata va inviata al SdI (Sistema di Interscambio);
  • una copia della fattura elettronica, in formato digitale o analogico, va consegnata al condominio. Nella copia (cartacea o inviata via e-mail nel formato PDF) dovrà essere esplicitamente indicato che si tratta della copia della fattura trasmessa.

Il condominio è obbligato a dotarsi di PEC o codice destinatario per la ricezione delle fatture?

Essendo assimilato ad un consumatore finale il condominio non è tenuto a possedere e comunicare un indirizzo PEC ai propri fornitori, né tanto-meno è tenuto ad avvalersi di un codice destinatario proprio o di un provider accreditato presso il SdI. La scelta del condominio di dotarsi di un indirizzo PEC o di un codice destinatario è quindi facoltativa.

Il condominio è tenuto alla conservazione a norma delle fatture elettroniche?

Il condominio non titolare di partita IVA non è obbligato a procedere alla conservazione a norma del D.M. 17 Giugno 2014 delle fatture elettroniche ricevute, in quanto assimilato ad un consumatore finale. Nel caso in cui il condominio sia titolare di partita IVA l’obbligo sussiste ma è possibile utilizzare il servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore che emette fattura elettronica verso un condominio, come deve procedere alla compilazione dei campi “codice destinatario” e/o “PEC destinatario”?

Nel caso in cui il condominio non abbia comunicato né indirizzo PEC, né codice destinatario, il fornitore dovrà:

  • indicare nel campo “codice destinatario” il valore convenzionale “0000000” (7 volte zero);
  • lasciare vuoto il campo “PEC destinatario”, esattamente come farebbe per una fattura emessa nei confronti di un soggetto privato consumatore finale

Nel caso in cui un condominio abbia comunicato al fornitore un indirizzo PEC e/o un codice destinatario, il fornitore dovrà compilare la fattura elettronica compilando tali dati negli appositi campi.

Il condominio potrà visualizzare le fatture nell’area web personale dell’Agenzia delle Entrate.

Il fornitore che emette fattura elettronica verso un condominio, deve anche consegnare copia “analogica” allo stesso?

Come previsto nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018, il fornitore è tenuto a rilasciare al cliente consumatore finale “copia informatica o analogica della fattura elettronica comunicando contestualmente che il documento è emesso a sua disposizione dal SdI nell’area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate“.

Il fornitore del condominio è sempre tenuto a consegnare, tramite i canali tradizionali (come la consegna a mano, tramite servizio postale o a mezzo e-mail), copia della fattura, anche nel caso di comunicazione da parte del condominio all’indirizzo PEC o del codice destinatario.

Il documento valido ai fini fiscali è esclusivamente la fattura elettronica redatta in formato XML e trasmessa tramite SdI. Attualmente l’Agenzia delle Entrate non ha fornito ulteriori chiarimenti riguardo la copia cartacea. Per questo motivo sulla copia analogica che viene consegnata al condominio (consumatore finale) si consiglia di riportare una specifica annotazione che il documento consegnato non è un “originale” bensì una “copia analogica di fattura elettronica inviata al SdI.

Maggiori informazioni

Per maggiori informazioni sulla fatturazione elettronica vi invito consultare il sito internet dell’Agenzia delle Entrate nell’apposita pagina dedicata alla Fatturazione Elettronica.

Via Il Sole 24 Ore

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