Il SUPERBONUS 110% spiegato semplice

SUPERBONUS 110%

Cosa è

Il Decreto Rilancio ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1 Luglio 2020 al 31 dicembre 2021, in caso di specifici interventi volti ad aumentare l’efficienza energetica, la riduzione del rischio sismico  e l’installazione di impianti fotovoltaici e di ricarica dei veicoli elettrici. La detrazione viene ripartita in cinque quote annuali di pari importo.

Gli interventi consentiti

L’agevolazione è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti o si riduce il rischio sismico.

Il Superbonus spetta a determinate condizioni per le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni degli edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.

Tre sono le detrazioni principali necessarie per accedere al Superbonus. Questi interventi sono chiamati Trainanti e sono:

  • ISOLAMENTO TERMICO delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro degli edifici, compresi quelli unifamiliari, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo o dell’unità immobiliare sita all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare, inoltre, i requisiti ambientali minimi .
  • SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici o con impianti di riscaldamento, raffrescamento o fornitura di acqua calda sanitaria sulle unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno.
  • INTERVENTI ANTISISMICI

Il Superbonus spetta anche per i seguenti interventi trainati, a condizione che siano eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi trainanti. Gli interventi trainati sono:

  • lavori di efficientamento energetico rientranti nell’ecobonus come installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda o la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
  • installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica
  • installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo

Requisiti degli interventi ammessi

Uno dei requisiti principale è assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio e, se non è possibile perché l’edificio è già nella penultima classe, il conseguimento della classe energetica più alta.

Chi può usufruirne

Il Superbonus si applica a tutti gli interventi effettuati da:

  • i condomini
  • le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni
  • gli Istituti Autonomi per le case popolari (IACP) (per loro spetta anche per lavori sostenuti dal 1° Gennaio 2022 al 30 Giugno 2022)
  • Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa
  • Le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale
  • Le associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente iscritte e per le sole parti destinate ad immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

La novità dello sconto in fattura

La novità importante introdotta con il Decreto Rilancio, è la possibilità di optare, al posto della detrazione, dello sconto in fattura o, in alternativa, della cessione del credito a terzi.

Questo è possibile sia per gli interventi del Superbonus, sia per quelli di recupero del patrimonio edilizio, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (bonus facciata), sia per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

I DOCUMENTI DA PRODURRE

Il visto di conformità

Trattandosi di una normativa di particolare favore, in aggiunta ai soliti adempimenti previsti per le predette detrazioni, per lo sconto o la cessione il contribuente deve acquisire anche il visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Questo visto di conformità è rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica ovvero dottori commercialisti, ragioni, periti commerciali, consulenti del lavoro nonché dai CAF.

L’asseverazione tecnica

Oltre al visto di conformità serve anche una asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica da parte di un tecnico abilitato al rilascio delle certificazioni energetiche. In caso di interventi volti a ridurre il rischio sismico serve una asseverazione tecnica dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione lavori delle strutture e collaudo statico degli interventi effettuati.

Queste asseverazioni devono attestare il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

L’attestazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati deve essere acquisita anche ai fini del Superbonus, indipendentemente dal fatto di aver optato per lo sconto in fattura o per la cessione della detrazione.

L’ENEA, per gli interventi di efficienza energetica, effettuerà controlli sia sui documenti che mediante sopralluogo, per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie ad usufruire delle detrazioni.

Tabelle riepilogative

All’interno delle linee guida sono disponibili gli importi massimi detraibili per ciascun intervento. Sarà compito del tecnico incaricato della pratica definire l’importo massimo detraibile.

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