Legge di Bilancio 2021: novità per il Superbonus 110%

La Legge di Bilancio 2021, entrata in vigore lo scorso 1° Gennaio 2021, ha prorogato il Superbonus 110% sino al 2022 e ha modificato alcuni articoli per facilitare l’accesso al bonus. Vediamo insieme cosa cambia.

Il Superbonus 110% e i condomini

Il Superbonus 110% è stato prorogato fino al 30 Giugno 2022 e, solo per i condomini che al mese di Giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 Dicembre 2022.

La parte di spesa che è stata sostenuta nel 2022 sarà recuperate in quattro rate di pari importo.

Per quanto concerne gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) per i quali al 31 Dicembre 2020 viene raggiunta la percentuale del 60% dei lavori, il Superbonus viene esteso anche alle spese sostenute fino al 30 Giugno 2023.

Infine, anche per tutto il 2022, restano possibili le opzioni di sconto in fattura e di cessione del credito.

Il Superbonus 110% per edifici unico proprietario

Sono ora ammessi al Superbonus 110% gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari anche se posseduti da un unico proprietario (o in comproprietà da persone fisiche).

Il Superbonus 110% per edifici funzionalmente indipendenti

Viene ora definito il concetto di unità funzionalmente indipendente. Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

Coibentazione del tetto fra i lavori trainanti

Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente.

Sono compresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al termine degli interventi, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

Eliminazione delle barriere architettoniche

Il Superbonus 110% si applica anche ai lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche realizzati sia dai portatori di handicap che dagli over 65 (anche se non portatori di handicap).

Il Superbonus 110% e le delibere condominiali

Modificata anche la parte relativa alla validità delle assemblea condominiali per l’approvazione degli interventi agevolabili. Fermo restando che occorre un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti ed almeno un terzo del valore in millesimi dell’edificio, viene precisato che, per le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.

L’assicurazione per i professionisti

Viene inoltre chiarita la parte relativa all’obbligo di assicurazione per i professionisti.

L’obbligo di sottoscrizione della polizza si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto
2012, n. 137, purché questa: a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si renda necessario; c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di
attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a).

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