Superbonus 110%: cosa cambia con la CILA

Foto di Michal Jarmoluk da Pixabay

La scorsa settimana è stato approvato il Decreto Legge n. 77/2021 conosciuto come Decreto Semplificazioni che apporta una interessante modifica alle detrazioni fiscali previste dal Superbonus 110%.

Dal 1° giugno 2021, per poter accedere al Superbonus 110% non occorre più l’attestazione dello stato legittimo degli immobili ma viene richiesta la sola CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata).

Gli interventi che accedono al Superbonus 110% possono essere considerati come manutenzione straordinaria che necessita di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) senza entrare nel merito dello stato legittimo dell’immobile.

Cosa dice il Decreto Semplificazioni in merito alla CILA

La modifica in oggetto è contenuta nella lettera c) del comma 1 dell’art. 33 del decreto Semplificazioni che interviene sull’art. 119 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) andando a sostituire il comma 13-ter.

c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:

“13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della CILA;

b) interveniti realizzati in difformità dalla CILA;

c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.”.

2. Restano in ogni caso fermi , ove dovuti, gli oneri di urbanizzazione.

Con la nuova formulazione quindi gli interventi ammissibili al Superbonus 110%, ad esclusione degli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione, costituiscono manutenzioni straordinarie e possono essere realizzati con una Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e ai fini della presentazione della CILA non è richiesta l’attestazione dello stato legittimo di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis del Testo Unico Edilizia.

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