Dal 3 giugno 2026 sono ufficialmente entrati in vigore in Italia i nuovi requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici. Le nuove disposizioni, introdotte dal Decreto Ministeriale 28 ottobre 2025, sostituiscono e aggiornano il precedente quadro normativo definito dal D.M. 26 giugno 2015, introducendo criteri più severi e metodologie di calcolo più accurate per la valutazione dell’efficienza energetica degli immobili.
L’obiettivo è duplice: migliorare le prestazioni energetiche del patrimonio edilizio nazionale e preparare il settore alle future sfide imposte dalla Direttiva europea EPBD, nota anche come Direttiva “Case Green”.
Cosa cambia rispetto al passato
Il nuovo decreto introduce importanti novità che riguardano progettisti, certificatori energetici, imprese edili e proprietari di immobili.
Tra gli aggiornamenti più significativi troviamo:
- una revisione delle metodologie di calcolo della prestazione energetica;
- l’aggiornamento dell’edificio di riferimento utilizzato nelle verifiche;
- nuove modalità di valutazione dei ponti termici;
- requisiti più stringenti per l’involucro edilizio;
- nuovi obblighi per i sistemi di automazione e controllo degli edifici (BACS);
- aggiornamenti sulle quote di energia da fonti rinnovabili.
Maggiore attenzione ai ponti termici
Una delle principali innovazioni riguarda la gestione dei ponti termici, ossia quei punti dell’edificio nei quali si verificano dispersioni di calore maggiori rispetto alle superfici circostanti.
Per gli edifici di nuova costruzione e per le ristrutturazioni importanti di primo livello, il nuovo decreto richiede una valutazione più dettagliata delle trasmittanze termiche lineiche di elementi come:
- balconi;
- davanzali;
- spallette;
- architravi;
- cassonetti degli avvolgibili.
Questo rende le verifiche energetiche più realistiche e rigorose rispetto al passato.
Cambiano le regole per ampliamenti e ristrutturazioni
Il decreto ridefinisce anche alcune categorie di intervento edilizio.
Gli ampliamenti con volume climatizzato inferiore o uguale al 15% dell’edificio esistente, oppure inferiori a 500 metri cubi, non saranno più automaticamente assimilati alle nuove costruzioni. In questi casi si applicheranno le regole previste per le ristrutturazioni importanti o per le riqualificazioni energetiche.
Inoltre viene precisata la definizione di “ristrutturazione dell’impianto termico”, includendo gli interventi che modificano in modo sostanziale sia i sistemi di generazione sia quelli di distribuzione del calore.
Nuovi limiti per il coefficiente H’T
Tra gli aspetti più tecnici spicca la revisione del coefficiente globale di scambio termico H’T, utilizzato per valutare le dispersioni dell’involucro edilizio.
I nuovi limiti vengono differenziati tra:
- edifici di nuova costruzione;
- edifici sottoposti a ristrutturazione importante di primo livello.
Per effettuare tali verifiche sarà obbligatorio utilizzare le superfici esterne lorde dell’edificio, abbandonando alcuni criteri utilizzati in precedenza.
Obbligo di sistemi BACS negli edifici non residenziali
Un’altra importante novità riguarda i sistemi di Building Automation and Control Systems (BACS).
Gli edifici non residenziali dotati di impianti termici con potenza superiore a 290 kW dovranno essere equipaggiati con sistemi di automazione e controllo di classe B o superiore, purché il tempo di ritorno dell’investimento sia inferiore a sei anni.
L’obiettivo è ottimizzare i consumi energetici attraverso il monitoraggio e la gestione intelligente degli impianti.
Fonti rinnovabili e nuove quote obbligatorie
Le nuove regole si intrecciano con l’evoluzione della normativa sulle energie rinnovabili.
Per le nuove costruzioni e per numerosi interventi di ristrutturazione diventano sempre più rilevanti gli obblighi di integrazione delle fonti energetiche rinnovabili, in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione. Le modalità di calcolo della quota FER vengono aggiornate e tengono conto della configurazione impiantistica dell’edificio.
Impatto su APE e progettazione energetica
Il nuovo Decreto Requisiti Minimi non modifica direttamente l’Attestato di Prestazione Energetica (APE), ma aggiorna le metodologie di calcolo utilizzate per determinarne i risultati.
Di conseguenza, alcuni edifici potrebbero ottenere valutazioni differenti rispetto al passato pur mantenendo invariata la classificazione energetica ufficiale. Le verifiche saranno infatti effettuate confrontando l’edificio reale con un edificio di riferimento più efficiente e accurato dal punto di vista energetico.
Conclusioni
L’entrata in vigore dei nuovi requisiti minimi energetici rappresenta uno dei cambiamenti più importanti per il settore edilizio italiano degli ultimi anni. Le nuove norme introducono verifiche più rigorose, una maggiore attenzione ai dettagli costruttivi e un rafforzamento dell’integrazione tra efficienza energetica, automazione degli edifici e fonti rinnovabili.
Per progettisti, certificatori e imprese diventa quindi fondamentale aggiornare strumenti, procedure e competenze per garantire la conformità ai nuovi standard e prepararsi alle future evoluzioni della normativa europea sulle “Case Green”.