Il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Catanzaro ha recentemente emesso una sentenza significativa riguardante le opere edilizie realizzate prima del 1° settembre 1967. La sentenza n. 126/2025 del 23 gennaio ha stabilito che l’onere della prova per dimostrare la legittimità di un’opera edilizia ante 1967 spetta al privato. Questo è necessario per evitare la demolizione delle opere realizzate senza i necessari titoli abilitativi.
Il caso in questione riguardava una struttura in cemento armato realizzata senza permesso di costruire. Il proprietario sosteneva che l’opera fosse stata realizzata nel 1966, prima dell’entrata in vigore della legge 765/1967, che ha introdotto l’obbligo generalizzato della licenza edilizia. Tuttavia, il TAR ha respinto il ricorso, sottolineando che le prove presentate dal proprietario, tra cui una perizia giurata e una aerofotogrammetria storica, non erano sufficienti a dimostrare con certezza l’epoca di realizzazione del manufatto.
Il TAR ha inoltre chiarito che, in assenza di prove certe, non è possibile ribaltare l’onere della prova sull’amministrazione comunale. La sentenza evidenzia l’importanza di presentare documenti rigorosi e convincenti per dimostrare la legittimità delle opere edilizie realizzate prima del 1967.
Infine, il TAR ha affrontato la questione della sanatoria richiesta con le regole del “Decreto Salva Casa”. Anche in questo caso, la sanatoria è stata ritenuta impossibile in quanto l’opera era priva del permesso di costruire.